Legge 39/2015:
Articolo 41. Condizioni generali per la pratica delle notifiche .
“1. Le comunicazioni devono essere effettuate preferibilmente con modalità elettroniche e, comunque, quando l'interessato è obbligato a riceverle in tal modo.
Tuttavia, le amministrazioni possono esercitare le notifiche con mezzi non elettronici nei seguenti casi:
a) Quando la comunicazione è effettuata in occasione della spontanea comparizione dell'interessato o di un suo rappresentante presso gli uffici di assistenza in materia di iscrizione e chiederne la comunicazione personale o notifica in quel momento. […]
I regolamenti possono stabilire l'obbligo di effettuare notifiche elettroniche per determinate procedure e per determinati gruppi di persone che, per capacità economiche, tecniche, dedizione professionale o altri motivi, hanno accesso e disponibilità dei mezzi elettronici necessari. ”
Articolo 44. Notifica non andata a buon fine .
«Quando sono sconosciuti gli interessati ad una procedura, non è noto il luogo della notifica o, una volta provata, non è stato possibile esercitarla, la notifica deve essere effettuata mediante avviso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale dello Stato ". Parimenti, preventivamente ed in via facoltativa, le amministrazioni possono pubblicare un avviso nel bollettino ufficiale della Comunità Autonoma o della provincia, all'albo del Consiglio Comunale dell'ultimo indirizzo dell'interessato o del consolato o funzionario consolare della corrispondente ambasciata. Le pubbliche amministrazioni possono stabilire altre forme complementari di notifica attraverso le altre modalità di diffusione, che non escludono l'obbligo di pubblicazione del bando corrispondente alla "Gazzetta Ufficiale dello Stato".