Contesto giuridico
Legge 39/2015
Articolo 41. Condizioni generali per la pratica delle notifiche .
"1. Le comunicazioni sono effettuate preferibilmente con mezzi elettronici e, comunque, quando l'interessato è obbligato a riceverli con tale mezzo.
Tuttavia, le amministrazioni possono esercitare le notifiche con mezzi non elettronici nei seguenti casi:
a) Quando la comunicazione è effettuata in occasione della spontanea comparizione dell'interessato o di un suo rappresentante presso gli uffici di assistenza in materia di iscrizione e chiederne in quel momento la comunicazione o la notifica personale.
b) Quando, al fine di garantire l'efficacia dell'atto amministrativo, sia necessario effettuare la notifica mediante consegna diretta di un pubblico dipendente dell'Amministrazione notificante.
Indipendentemente dalle modalità utilizzate, le comunicazioni sono valide purché consentano la prova del loro invio o messa a disposizione, della ricezione o dell'accesso da parte dell'interessato o di un suo rappresentante, delle loro date e orari, del contenuto completo. identità affidabile del mittente e del destinatario. L'accreditamento della notifica effettuata è incluso nel fascicolo.
[...] . "
a) Quando la comunicazione è effettuata in occasione della spontanea comparizione dell'interessato o di un suo rappresentante presso gli uffici di assistenza in materia di iscrizione e chiederne in quel momento la comunicazione o la notifica personale.
b) Quando, al fine di garantire l'efficacia dell'atto amministrativo, sia necessario effettuare la notifica mediante consegna diretta di un pubblico dipendente dell'Amministrazione notificante.
Indipendentemente dalle modalità utilizzate, le comunicazioni sono valide purché consentano la prova del loro invio o messa a disposizione, della ricezione o dell'accesso da parte dell'interessato o di un suo rappresentante, delle loro date e orari, del contenuto completo. identità affidabile del mittente e del destinatario. L'accreditamento della notifica effettuata è incluso nel fascicolo.
[...] . "
Articolo 43. Pratica delle notifiche per via elettronica.
"1. Le comunicazioni per via telematica sono effettuate mediante comparizione presso la sede telematica dell'Amministrazione o dell'organo facente funzione, tramite l'unico indirizzo di posta elettronica abilitato o mediante entrambi i sistemi, così come forniti da ciascuna Amministrazione o organo. .
Ai fini del presente articolo, per accesso all'ufficio telematico si intende l'accesso, da parte dell'interessato o di un suo rappresentante debitamente identificato, al contenuto della comunicazione.
Ai fini del presente articolo, per accesso all'ufficio telematico si intende l'accesso, da parte dell'interessato o di un suo rappresentante debitamente identificato, al contenuto della comunicazione.
Soluzioni correlate