Legge 39/2015
Articolo 27
" [...] 2. Copie effettuate, con qualsiasi mezzo, dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni nelle quali l'identità dell'ente ha effettuato la copia e il suo contenuto.
Le copie autentiche hanno la stessa validità ed efficacia dei documenti originali.
3. Al fine di garantire l'identità e il contenuto delle copie elettroniche o cartacee, e quindi la loro autenticità, le pubbliche amministrazioni devono attenersi alle disposizioni del Sistema Nazionale di Interoperabilità, del Sistema Sicurezza Nazionale e delle sue regole di sviluppo tecnico, nonché di quanto segue regole:
a) Le copie elettroniche di un documento elettronico originale o di una copia elettronica autentica, con o senza cambio di formato, devono contenere i metadati che ne accreditano lo stato di copia e che vengono visualizzati all'atto della consultazione del documento.
b) Le copie elettroniche di documenti su supporto cartaceo o altro supporto non elettronico suscettibile di digitalizzazione richiedono che il documento sia stato digitalizzato e devono includere metadati comprovanti lo stato di copia e visualizzati in sede di consultazione del documento.
La digitalizzazione è intesa come il processo tecnologico che consente di convertire un documento in carta o altro supporto non elettronico in un file elettronico che contiene l'immagine codificata, accurata e completa del documento.
c) Le copie cartacee dei documenti elettronici richiedono l'inclusione della condizione di copia e devono contenere un codice generato elettronicamente o altro sistema di verifica per verificare l'autenticità della copia accedendo agli archivi elettronici dell'ente o ente pubblico emittente.
d) Le copie cartacee degli originali emessi su tale supporto devono essere fornite mediante copia cartacea autentica del documento informatico in possesso dell'Amministrazione, ovvero mediante manifestazione elettronica contenente copia dell'autenticità del documento originale.
A tal fine, le amministrazioni rendono pubblici, tramite il corrispondente ufficio elettronico, i codici di verifica sicuri o qualsiasi altro sistema di verifica utilizzato .'