Legge 39/2015
Articolo 16. Registri .
"1. Ciascuna Amministrazione deve disporre di un registro elettronico generale, nel quale devono essere registrati tutti gli atti presentati o ricevuti da qualsiasi ente amministrativo, ente pubblico o ente ad essi collegato o dipendente. Può anche essere trascritto. il rilascio di atti ufficiali indirizzati ad altri enti o persone [...]
Il registro elettronico generale di ciascuna Amministrazione deve fungere da portale che faciliti l'accesso ai registri elettronici di ciascun ente. Sia il registro elettronico generale di ciascuna Amministrazione, sia i registri elettronici di ciascun ente devono rispettare le garanzie e le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
[…]
4. I documenti che gli interessati indirizzano agli organi delle pubbliche amministrazioni possono essere presentati:
a) Nel registro elettronico dell'Amministrazione o dell'ente cui sono indirizzati, nonché negli altri registri elettronici di uno qualsiasi dei soggetti di cui all'articolo 2.1.
b) Presso gli uffici postali, come previsto dai regolamenti. c) Presso le rappresentanze diplomatiche spagnole o gli uffici consolari all'estero.
d) Presso gli uffici di assistenza alla registrazione.
e) In ogni altro che stabilisca le disposizioni vigenti.
Le scritture elettroniche di ogni singola amministrazione devono essere pienamente interoperabili, in modo da garantire la compatibilità informatica e di interconnessione, nonché la trasmissione telematica delle iscrizioni anagrafiche e dei documenti presenti in qualsiasi delle scritture.
Articolo 32. Proroga.
“4. Quando un incidente tecnico ha impedito il normale funzionamento del sistema o della relativa applicazione, e fino alla risoluzione del problema, l'Amministrazione può determinare una proroga dei termini, e deve pubblicare nell'ufficio elettronico sia l'incidente tecnico che è diventato il concreto proroga del termine non scaduto”.
Articolo 66. Domande di avvio.
“6. Quando l'Amministrazione, con apposita procedura, stabilisce espressamente specifici modelli per la presentazione delle domande, questi sono di uso obbligatorio da parte degli interessati.