Legge 39/2015
Articolo 53. Diritti dell'interessato nel procedimento amministrativo.
“1. Oltre agli altri diritti previsti dalla presente legge, gli interessati ad un procedimento amministrativo hanno i seguenti diritti:
a) di conoscere, in ogni momento, lo stato del trattamento delle procedure nelle quali si ha la qualità di interessati; il corrispondente silenzio amministrativo, nel caso in cui l'Amministrazione non emetta o notifichi espressa delibera entro il termine; l'organo competente per la sua istruzione, se del caso, e la delibera; e le formalità emesse. Hanno altresì diritto di accedere ed ottenere copia degli atti contenuti nelle predette procedure. Coloro che interagiscono con le pubbliche amministrazioni per via telematica hanno diritto di consultare le informazioni di cui al comma precedente, nel punto di accesso telematico generale dell'Amministrazione, che funge da portale di accesso. L'obbligo dell'Amministrazione di fornire copia degli atti contenuti nelle procedure si intende adempiuto mediante la messa a disposizione delle copie presso il punto di accesso telematico generale dell'Amministrazione competente o presso i corrispondenti uffici telematici. "