Legge 39/2015:
Articolo 66. Domande di avvio.
“5. I sistemi applicativi standard possono prevedere verifiche automatiche delle informazioni fornite rispetto a dati conservati in sistemi propri o appartenenti ad altre amministrazioni o fornire il modulo compilato, in tutto o in parte, affinché l'interessato verifichi l'informativa e, se necessario, lo modifica o lo completa.”
6. Quando l'Amministrazione con apposita procedura stabilisce espressamente specifici modelli per la presentazione delle domande, questi saranno di obbligatoria utilità da parte degli interessati.
Articolo 68. Modifica e miglioramento della domanda.
"1. Se la domanda di attivazione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 66 e, ove applicabili, quelli di cui all'articolo 67 o altri previsti dalla normativa specifica applicabile, di richiedere all'interessato, entro dieci giorni, la riparazione la colpa o allegare i documenti obbligatori, con l'indicazione che, in mancanza, si considera rinunciato alla sua richiesta, con la preventiva delibera da emettere nei termini previsti dall'articolo 21. ”