Legge 39/2015
Articolo 32. Proroga.
“1. L'Amministrazione, salvo diversa disposizione, può concedere d'ufficio o su richiesta degli interessati una proroga dei termini stabiliti non eccedente la metà di questi, se le circostanze lo giustifichino e ciò non pregiudica i diritti dei terzi. Il contratto di proroga deve essere notificato agli interessati.
[…]
3. Sia l'istanza degli interessati, sia la decisione sulla proroga devono avvenire, in ogni caso, prima della scadenza del termine di cui trattasi. In nessun caso un termine scaduto può essere prorogato. Gli accordi sulla proroga dei termini o sul loro rifiuto non sono impugnabili, fermo restando l'eventuale ricorso contro la decisione di chiusura del procedimento.
4. Quando un incidente tecnico ha impedito il normale funzionamento del sistema o della relativa applicazione, e fino alla risoluzione del problema, l'Amministrazione può determinare una proroga dei termini, pubblicando nell'ufficio elettronico sia l'impatto tecnico che si è verificato come concreta estensione del termine non scaduto”.