Legge 39/2015:
Articolo 28. Documenti forniti dagli interessati al procedimento amministrativo .
“2. Gli interessati non sono tenuti a fornire documenti predisposti da alcuna Amministrazione, indipendentemente dal fatto che la presentazione dei suddetti documenti sia obbligatoria o facoltativa nella procedura in oggetto, a condizione che l'interessato abbia espresso il proprio consenso alla consultazione o alla richiesta. Si presume che la consultazione o l'ottenimento siano autorizzati dagli interessati, salvo che la procedura esprima espressamente la loro opposizione o che la legge speciale applicabile richieda un espresso consenso.
3. Le amministrazioni non richiedono agli interessati la presentazione di documenti in originale, salvo che, in via eccezionale, la normativa applicabile non disponga diversamente. Parimenti, le pubbliche amministrazioni non richiedono agli interessati di fornire dati o documenti non previsti dalla normativa applicabile o che siano stati preventivamente forniti dall'interessato a qualsiasi Amministrazione.
A tal fine, l'interessato deve indicare a che ora e dinanzi a quale organo di amministrazione ha presentato i predetti atti e le pubbliche amministrazioni devono farne richiesta per via telematica attraverso le proprie reti aziendali o consultando le piattaforme di intermediazione dati o altri sistemi elettronici all'uopo abilitati. Si presume che tale consultazione sia autorizzata dagli interessati a meno che la procedura non indichi espressamente la loro opposizione o che la legge speciale applicabile richieda un espresso consenso; in entrambi i casi, devono essere preventivamente informati dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali. In via eccezionale, qualora le pubbliche amministrazioni non riescano ad ottenere i predetti documenti, possono chiedere all'interessato di fornirli nuovamente”.