Contesto giuridico
Legge 40/2015:
Articolo 18. Atti
"1. Il Segretario redige un verbale di ciascuna riunione tenuta dall'organo collegiale, nel quale deve necessariamente precisare gli intervenuti, l'ordine del giorno della riunione, le circostanze del luogo e dell'ora in cui si è svolta, i punti salienti delle deliberazioni , nonché il contenuto degli accordi adottati.
Le sessioni tenute dall'organo collegiale possono essere verbalizzate. Il fascicolo risultante dalla registrazione, unitamente all'attestazione rilasciata dalla segreteria della sua autenticità e integrità, e tutti gli atti in formato elettronico utilizzati come atti dell'adunanza, possono accompagnare il verbale delle adunanze, senza dover indicare le principali punti delle deliberazioni.
2. Il verbale di ciascuna adunanza può essere approvato nella stessa adunanza o nell'adunanza successiva. Il segretario redige il verbale con l'approvazione del presidente e lo trasmette per via telematica ai membri dell'organo collegiale, i quali possono esprimere con lo stesso mezzo il proprio assenso od obiezioni al testo, ai fini dell'approvazione dello stesso; in tal caso, si considera approvato nella stessa assemblea.
Quando si decide di registrare le sessioni tenute o di utilizzare documenti in formato elettronico, questi devono essere conservati in modo da garantire l'integrità e l'autenticità dei corrispondenti archivi elettronici e l'accesso ad essi da parte dei membri dell'organo collegiale . "
Le sessioni tenute dall'organo collegiale possono essere verbalizzate. Il fascicolo risultante dalla registrazione, unitamente all'attestazione rilasciata dalla segreteria della sua autenticità e integrità, e tutti gli atti in formato elettronico utilizzati come atti dell'adunanza, possono accompagnare il verbale delle adunanze, senza dover indicare le principali punti delle deliberazioni.
2. Il verbale di ciascuna adunanza può essere approvato nella stessa adunanza o nell'adunanza successiva. Il segretario redige il verbale con l'approvazione del presidente e lo trasmette per via telematica ai membri dell'organo collegiale, i quali possono esprimere con lo stesso mezzo il proprio assenso od obiezioni al testo, ai fini dell'approvazione dello stesso; in tal caso, si considera approvato nella stessa assemblea.
Quando si decide di registrare le sessioni tenute o di utilizzare documenti in formato elettronico, questi devono essere conservati in modo da garantire l'integrità e l'autenticità dei corrispondenti archivi elettronici e l'accesso ad essi da parte dei membri dell'organo collegiale . "
Ventunesima disposizione aggiuntiva. Organi collegiali.
«Le disposizioni della presente legge relative agli organi collegiali non si applicano agli organi collegiali del Governo della nazione, agli organi collegiali delle Comunità autonome e agli organi collegiali degli enti locali. . .».
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