Legge 39/2015
Articolo 16. Registri.
"1. Ciascuna Amministrazione deve disporre di un registro elettronico generale, nel quale devono essere registrati tutti gli atti presentati o ricevuti da qualsiasi ente amministrativo, ente pubblico o ente ad essi collegato o dipendente. Può anche essere trascritto. l'output degli atti ufficiali indirizzati ad altri enti o individui.
[...] 4. I documenti che gli interessati indirizzano agli organi delle pubbliche amministrazioni possono essere presentati:
a) Nel registro elettronico dell'Amministrazione o dell'ente cui sono indirizzati, nonché negli altri registri elettronici di uno qualsiasi dei soggetti di cui all'articolo 2.1.
[...] d) Presso gli uffici di assistenza alla registrazione.
Le scritture elettroniche di ogni singola amministrazione devono essere pienamente interoperabili, in modo da assicurarne la compatibilità e l'interconnessione informatica, nonché la trasmissione telematica delle iscrizioni anagrafiche e dei documenti presentati in qualsiasi delle scritture.
Articolo 21. Obbligo di deliberazione.
"1. L'Amministrazione ha l'obbligo di emanare espressa delibera e di darne comunicazione in ogni procedimento, qualunque sia la sua forma di avvio.
Nei casi di prescrizione, di rinuncia al diritto, di scadenza del procedimento o di ritiro della domanda, nonché di improvvisa scomparsa dell'oggetto del procedimento, la deliberazione consiste nella dichiarazione della circostanza che di volta in volta si verifica, con indicazione dei fatti prodotti e delle norme applicabili.
Fanno eccezione all'obbligo di cui al primo comma i casi di cessazione della procedura per convenzione o accordo, nonché le procedure relative all'esercizio di diritti soggetti al solo obbligo di responsabile dichiarazione o comunicazione all'Amministrazione.
2. Il termine massimo entro il quale la decisione espressa deve essere notificata è quello stabilito dai regolamenti che disciplinano la relativa procedura.
Tale periodo non può superare i sei mesi, a meno che una norma di legge non ne preveda uno superiore o se lo prevede la legge dell'Unione Europea.
3. Quando le norme che disciplinano le procedure non fissano un termine massimo, questo è di tre mesi. Questo periodo e quelli previsti nella sezione precedente devono essere conteggiati:
a) Nei procedimenti avviati d'ufficio, dalla data dell'accordo di avvio.
b) In quelle avviate su richiesta dell'interessato, dalla data in cui la domanda è stata iscritta nel registro elettronico dell'Amministrazione o dell'organismo competente per il suo trattamento.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono aggiornato sul portale web, a titolo informativo, gli elenchi delle procedure di propria competenza, indicando la durata massima delle stesse, nonché gli effetti del silenzio amministrativo.
In ogni caso, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare agli interessati il termine massimo stabilito per la risoluzione delle procedure e per la notifica degli atti che le pongono fine, nonché gli effetti che il silenzio amministrativo può avere. Tale dichiarazione deve essere inserita nella notifica o pubblicazione dell'accordo di avvio d'ufficio, ovvero nella comunicazione da indirizzare all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di avvio del procedimento nel registro elettronico dell'Amministrazione o dell'organo competente per la sua elaborazione. In quest'ultimo caso, nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui la domanda è pervenuta all'organo competente […].”
Articolo 31. Calcolo delle scadenze nei registri.
"[...] 2. Il registro elettronico di ciascuna Amministrazione o ente è disciplinato ai fini del calcolo dei termini per la data e l'ora ufficiali della sede elettronica di accesso, che deve disporre delle misure di sicurezza necessarie per garantire L'integrità del registro elettronico è disciplinata dalle seguenti regole:
[...] c) L'inizio del calcolo dei termini che devono essere rispettati dalle pubbliche amministrazioni è determinato dalla data e dall'ora di iscrizione al registro elettronico di ciascuna Amministrazione o ente. In ogni caso, la data e l'ora di decorrenza per l'inizio del calcolo delle scadenze devono essere comunicate al soggetto che ha presentato il documento […].”