Legge 39/2015:
Articolo 28. Documenti forniti dagli interessati al procedimento amministrativo.
“3. Le amministrazioni non dovrebbero richiedere agli interessati la presentazione di documenti in originale, a meno che, eccezionalmente, la normativa applicabile non disponga diversamente.
Parimenti, le pubbliche amministrazioni non richiedono agli interessati di fornire dati o documenti non previsti dalla normativa applicabile o che siano stati preventivamente forniti dall'interessato a qualsiasi Amministrazione. A tal fine, l'interessato deve indicare a che ora e dinanzi a quale organo di amministrazione ha presentato i predetti atti e le pubbliche amministrazioni devono farne richiesta per via telematica attraverso le proprie reti aziendali o consultando le piattaforme di intermediazione dati o altri sistemi elettronici all'uopo abilitati. Si presume che tale consultazione sia autorizzata dagli interessati a meno che la procedura non indichi espressamente la loro opposizione o che la legge speciale applicabile richieda un espresso consenso; in entrambi i casi, devono essere preventivamente informati dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali. In via eccezionale, qualora le pubbliche amministrazioni non riescano ad ottenere i predetti documenti, possono chiedere all'interessato di fornirli nuovamente”.
Articolo 53. Diritti degli interessati al procedimento amministrativo
“1. Oltre agli altri diritti previsti dalla presente legge, gli interessati ad un procedimento amministrativo hanno i seguenti diritti:
[…]
d) Mancato conferimento di dati e documenti non previsti dalle norme applicabili alla procedura in oggetto, che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni o che siano stati da queste predisposti. [...] ”